STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione Praja-Ajeta-Tortora"
Denominazione - Sede - Scopo - Durata
1. E' costituita un'associazione - prevalentemente - tra micro, piccole e medie imprese produttrici di beni e/o servizi nei settori del Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato, dell'Agricoltura, del Turismo, della Pesca e dei Servizi, come tali individuati dalle norme della Unione Europea, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, denominata "Associazione Praja-Ajeta-Tortora".
2. L'associazione ha sede in Praia a Mare.
3. L'associazione persegue - senza fine di lucro - scopi di natura socio-culturale.
Si propone di:
- rappresentare e tutelare le imprese associate presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello comunale, provinciale e regionale;
- promuovere iniziative di carattere amministrativo, economico, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane nell’ambito delle attività delle imprese associate;
- stipulare convenzioni ed accordi con Banche, Società finanziarie e strutture simili per l’accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori commerciali, artigianali, industriali e dei servizi;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
- favorire la creazione di strutture ed organismi per l'assistenza finanziaria, manageriale e tecnica alle imprese e per la creazione di nuove realtà imprenditoriali e reti di impresa;
- promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento all’attività di impresa;
- attuare iniziative pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare convegni, seminari, mostre e fiere nell'interesse delle imprese associate, anche in collaborazione con altri enti, apportando risorse economico-finanziarie, anche sotto forma di beni e servizi;
- promuovere la costituzione di forme associative finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali e del tempo libero in favore degli associati e delle loro famiglie;
- esercitare - nei limiti consentiti dalla legge - l’attività di editoria, all’uopo delegandone anche la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione (pubblicità, cartellonistica) necessario per la veicolazione all’interno e all’esterno del sistema associativo di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi e ricerche, per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali.
L'associazione, per il perseguimento degli obiettivi sopra citati, può effettuare raccolte di fondi anche tra i non associati ed esercitare attività commerciali, ma in maniera ausiliaria e sussidiaria.
4. L'associazione durerà fino a quando gli associati decideranno di decretarne lo scioglimento.
Patrimonio - Esercizio finanziario
5. Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli apporti degli associati, da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
6. L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redigerà il bilancio preventivo e quello consuntivo che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea nei successivi trenta giorni.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi o riserve durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Associati
7. Sono associati le micro, piccole e medie imprese - individuali o collettive - la cui domanda di ammissione verrà accettata ad insindacabile parere del consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo medesimo.
Possono - con le modalità prima indicate - aderire all'associazione - in modo non prevalente - anche liberi professionisti, altre associazioni aventi analoghe finalità e persone che abbiano acquisito una particolare esperienza nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
La quota associativa sarà trasmissibile solo mortis causa e non sarà rivalutabile.
8. Non sono ammessi associati per periodi di tempo limitati.
9. La qualità di associato si perde per recesso, morte, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal consiglio direttivo; la indegnità verrà sancita dall'assemblea degli associati.
10. Gli associati che non avranno presentato per iscritto la loro volontà di recedere dall'associazione entro il trentuno ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
Gli associati receduti o che comunque abbiano cessato di far parte dell'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
11. Gli associati sono obbligati a versare i contributi annuali posti a loro carico dal consiglio direttivo, con le modalità e nei tempi stabiliti dal consiglio medesimo.
12. Lo status di associato comporta il diritto dei rappresentanti delle imprese di partecipare - con diritto di voto - a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, ivi comprese quelle per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
13. La qualità di associato viene comprovata dall'iscrizione nel "libro degli associati".
Tale libro, vidimato in ogni pagina da due membri del consiglio direttivo, sarà tenuto nei locali dell'associazione a cura del consiglio direttivo medesimo. All'atto dell'iscrizione l'associato o il rappresentante legale dell'impresa o dell'ente apporrà la sua firma nel "libro degli associati" a fianco del proprio nome o della ragione sociale o denominazione dell'impresa o ente rappresentato, in segno di accettazione di questo statuto ed in genere di tutte le norme che regolano l'associazione.
Il consiglio direttivo, ove lo riterrà opportuno, potrà istituire tessere, da distribuire agli associati, per comprovare l'appartenenza all'associazione.
14. E' vietato agli associati avere ospiti nei locali dell'associazione.
Assemblee
15. Gli associati sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il trentuno marzo, ai sensi del precedente articolo 6 di questo statuto, mediante comunicazione scritta o telematica diretta a ciascun associato e, contestualmente, mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno - almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza - nei locali dell'associazione. Tutte le assemblee devono essere sempre convocate con le medesime modalità, ivi compresa quella su domanda motivata e firmata da almeno due terzi degli associati.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell'associazione, purchè nel comune in cui ha sede l'associazione medesima.
16. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sull'approvazione di eventuali regolamenti interni e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
17. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, purchè non siano membri del consiglio direttivo. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.
18. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e, in mancanza, dal vicepresidente. In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.
Copia di tutte le deliberazioni, nonchè dei bilanci o rendiconti, saranno affissi, a cura del consiglio direttivo, nei locali dell'associazione nei trenta giorni successivi alle deliberazioni medesime.
19. Ogni associato ha diritto ad un voto e le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.
Amministrazione
20. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove membri scelti tra gli associati persone fisiche e/o i rappresentanti legali delle imprese o enti associati ed eletto dall'assemblea; dura in carica un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.
21. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati, ad eccezione dei primi che saranno nominati in sede di costituzione dell'associazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo.
22. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno, rispettivamente, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo-preventivo ed all'ammontare della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
23. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione ed alla redazione dell'eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea.
24. Il presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Scioglimento
25. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente - dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge - ad altra associazione con finalità identiche o, comunque, a fini di pubblica utilità.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Clausola compromissoria
26. Eventuali controversie che dovessero nascere tra gli associati o tra l'associazione e gli associati circa la interpretazione di questo statuto e dell'atto costitutivo o di norme regolamentari ovvero per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio di tre arbitri - non associati - nominati dall'assemblea degli associati.
Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura, con lodo non impugnabile.
Il collegio arbitrale avrà sede presso la sede dell'associazione.
Rinvio
27. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.